Art. 22.

      1. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

              1) alla lettera a), le parole: «alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista» sono sostituite dalle seguenti: «agli elenchi regionali di coalizione o agli elenchi non collegati e ai relativi contrassegni» e dopo le parole: «di ciascuna lista» sono inserite le seguenti: «e di ciascun elenco»;

              2) alla lettera c), numero 1), dopo le parole: «i contrassegni delle liste» sono inserite le seguenti: «e degli elenchi»;

              3) alla lettera c), numero 2), dopo le parole: «manifesto con le liste dei candidati» sono inserite le seguenti: «e con gli elenchi di candidati» e dopo le parole: «della circoscrizione» sono inserite le seguenti: «e dei comuni dei collegi uninominali regionali»;

          b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile, per ogni collegio, il

 

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nome del candidato di ogni lista, il contrassegno della lista stessa e il contrassegno dell'elenco di coalizione»;

          c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

      «3-bis. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti in linea verticale, accanto al nome del candidato per il collegio. Di seguito, con una linea orizzontale di collegamento, è riprodotto il contrassegno di coalizione. L'ordine degli elenchi di coalizione e degli elenchi non collegati, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui al comma 1. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri quattro».

      2. La tabella A allegata al decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge.